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Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Cass. n. 26897/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Compenso aggiuntivo previsto dall'art. 5 comma 2 DM n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione ovvero di adempimento del concordato - Disapplicazione da parte del G.O. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Legittimità.

In tema di concordato preventivo, al commissario liquidatore non possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 570 del 1992 per l’attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni) ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicché al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo art. 5, comma 1, del citato D.M. n. 570 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26897 del 26/11/2020 (Rv. 659896 - 01)

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