Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale -Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione.
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24651 del 05/11/2020 (Rv. 659890 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 25 = Dlgs_14_2019_art_123), (Legge Falliment. art. 31 = Dlgs_14_2019_art_128)
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rappresentanza giudiziale
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cassazione
24651
2020