Fallimento quale parte processuale - Revoca del provvedimento di ammissione - Cass. n. 27310/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - Fallimento quale parte processuale - Revoca del provvedimento di ammissione - Applicabilità dell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione – Ragioni - procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio.
Nel giudizio in cui è parte un fallimento, l'ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal giudice richiesto della liquidazione del compenso, atteso che la richiamata disposizione non è applicabile alla fattispecie regolata dall'art. 144 del medesimo d.P.R., in primo luogo, perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria; in secondo luogo, in quanto l'attestazione "de qua" deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio, sicché la verifica giudiziale che la lite non viene promossa, ovvero si resiste, in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal giudice all'uopo individuato dall'ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione, stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27310 del 30/11/2020 (Rv. 659728 - 01)