Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Giudizi che riguardano il fallimento - Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore - Divieto - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, l.fall., il curatore, nelle liti attive e passive, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, non può assumere il ruolo di difensore, né svolgere quello - altrettanto incompatibile - di "assistente tecnico" in giudizio (alla stregua di quanto segnatamente accade nei giudizi tributari di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29313 del 22/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_128
corte
cassazione
29313
2020