Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Società di persone - Prelievi indebiti da parte dei soci - Obbligo di restituzione - Attivo patrimoniale ex art. 1, c. 2, l. fall. - Configurabilità.
In tema di dichiarazione di fallimento di una società di persone, i prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, concorrono a formare l'attivo patrimoniale, ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., trattandosi di somme che sono soggette ad azione di ripetizione dell'indebito da parte della società.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 979 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001, Cod_Civ_art_2291, Cod_Civ_art_2303, Cod_Civ_art_2033
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cassazione
979
2021