Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo - Dichiarazione di inammissibilità - Tribunale - Segnalazione dell'insolvenza al pubblico ministero - Ammissibilità - Ragioni.
Qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell'insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la "notitia decoctionis", ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell'art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall'art. 7, n. 2, l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un "procedimento civile" ai sensi di quest'ultima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 976 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_038