Concordato preventivo - organi – Cass. n. 4713/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva liquidato ai commissari giudiziali un compenso, in misura raddoppiata rispetto a quella indicata nell'istanza, limitandosi genericamente a richiamare l'art. 39 l.fall. ed i criteri previsti dal d.m. n. 30 del 2012, senza l'indicazione dei parametri di attivo e passivo concretamente considerati per la liquidazione e senza precisare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4713 del 22/02/2021 (Rv. 660516 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Dlgs_14_2019_art_092, Cod_Proc_Civ_art_737