Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni fungibili – Cass. n. 2737/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni fungibili - Restituzione - Modalità - Riparto degli ammanchi - Condizioni - Fondamento.
In presenza di una domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. di beni fungibili (in particolare, somme di denaro), il giudice deve verificare che gli stessi rientrino nella disponibilità del fallimento per la consistenza dovuta, procedendo poi alla integrale restituzione, eventualmente previo scioglimento della comunione formatasi ex art. 939 c.c. sulla massa rinvenuta. Solo a fronte di una pluralità domande di consistenza tale da non consentire la soddisfazione di tutti i rivendicanti, il giudice deve ripartire gli ammanchi tra questi ultimi, in ragione del concorso nelle perdite tra comproprietari, ma se manca una simile situazione, il rinvenuto deve sempre essere attribuito al rivendicante, non potendo essere rifiutata la restituzione di beni fungibili, rimasti nella disponibilità della procedura ma appartenenti a terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 05/02/2021 (Rv. 660560 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0939, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_210