Concordato preventivo - organi – Cass. n. 6806/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Determinazione del compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di quantificazione - Necessità.
In tema di concordato preventivo, non è ammissibile per violazione degli artt. 39 e 165, comma 2, l. fall. la liquidazione cumulativa, ed in termini coincidenti, dell’attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale poiché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell’ambito della procedura per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi; inoltre ai fini della liquidazione, non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l"'iter" logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6806 del 11/03/2021 (Rv. 661055 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_137, Dlgs_14_2019_art_092, Dlgs_14_2019_art_054, Dlgs_14_2019_art_118