Formazione dello stato passivo – Cass. n. 10990/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell’eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza del privilegio art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c. con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021 (Rv. 661279 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Civ_art_2751_2