Società in amministrazione straordinaria – Cass. n. 10118/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Società in amministrazione straordinaria - Sostituto d'imposta del dipendente - Imposte trattenute e non versate - Adesione a condono - Diritto del sostituito alla corresponsione della somme non versate - Fondamento - Fattispecie.
In tema di insinuazione al passivo, il lavoratore dipendente ha diritto all'ammissione al concorso del datore di lavoro per le imposte trattenute da quest'ultimo e non versate all'Erario in forza di una norma che abbia rimesso il debito, perché nell'ambito delle obbligazioni tributarie il versamento delle imposte grava sul sostituto, ma il soggetto passivo dell'imposta rimane il sostituito con il cui denaro il tributo è soddisfatto. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la pronuncia d'appello che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, riconoscendo il diritto del suo dipendente ad ottenere il rimborso dell'irpef a suo tempo trattenuta e non versata dal datore di lavoro che aveva aderito al condono ex l. n. 289 del 2002).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10118 del 16/04/2021 (Rv. 661067 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033