Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso – Cass. n. 13507/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Dichiarazione di fallimento - Notifica telematica del ricorso - Impossibilità di perfezionamento - Notifica a cura deN'uffidale giudiziario "di persona" - Forme di notificazione - Irrilevanza.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, allorché la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risulti possibile, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229 del 1959, laddove la locuzione "di persona" contenuta nell'art. 15, comma 3, l.fall. si riferisce all'ufficiale giudiziario - il quale deve procedere personalmente alla notifica senza potersi avvalere del servizio postale -, ma non anche al destinatario, al quale l’atto potrà essere notificato a mani proprie o mediante consegna a soggetto idoneo a riceverlo nelle forme del codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13507 del 18/05/2021 (Rv. 661370 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Cod_Proc_Civ_art_137