Rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di bene immobile – Cass. n. 12736/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di bene immobile - Usucapione - Accordo raggiunto dal fallito in sede di mediazione - Mancata trascrizione - Conseguenze - Inopponibilità al curatore - Accertamento dell'usucapione in sede di verifica del passivo - Esclusione - Fondamento.
In sede di rivendica di beni nei confronti del fallimento, non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito, riconosciuta da quest'ultimo in un accordo in sede di mediazione ma non trascritto, non essendo tale accordo opponibile al curatore che, rispetto ad esso, è terzo, né può essere richiesto alcun accertamento in via incidentale sull'intervenuta usucapione, poiché la verifica dello stato passivo coinvolge la massa dei creditori e non il fallito - che è invece parte necessaria nelle cause promosse ex art. 1158 c.c. -, essendo strutturalmente inidonea alla trattazione di un giudizio sull'usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12736 del 13/05/2021 (Rv. 661503 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_210, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2651, Cod_Civ_art_2643