Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - Risarcimento del danno - Concessione abusiva del credito - Illecita nuova finanza o mantenimento di contratti in corso - Risarcimento del danno subito dall'impresa e dalla massa dei creditori - Legittimazione attiva del curatore fallimentare - Sussistenza.
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2740
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2021