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Ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice – Cass. n. 16549/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo – opposizioni - Compagnia di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Appellabilità del decreto - Esclusione - Fondamento.

 

Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 - che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l. c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato.

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16549 del 11/06/2021 (Rv. 661589 - 01)

 

Corte 

Cassazione

16549

2021