Proroga del termine per le domande tardive – Cass. n. 16944/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Fissazione dell'adunanza dopo il termine di centoventi giorni - Proroga del termine per le domande tardive - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la valutazione, compiuta dal giudice di una opposizione allo stato passivo, di tardività della domanda di insinuazione in mancanza all'interno della sentenza di fallimento di alcuna espressa proroga del termine annuale per l'accertamento del passivo, non potendosi arguire una simile disposizione dalla mera fissazione dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo ad una data posteriore alla scadenza del termine ordinario di centoventi giorni dal deposito della sentenza di fallimento).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16944 del 15/06/2021 (Rv. 661508 - 01)