Esonero dalla fallibilità dell'imprenditore – Cass. n. 21188/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. - Sussistenza anche al momento della presentazione dell'istanza e della dichiarazione di fallimento - Necessità - Bilancio non ancora approvato - Irrilevanza - Conseguenze.
In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore, previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 (Rv. 661823 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2220, Cod_Civ_art_2423