Attività di resistenza in giudizio in favore del debitore – Cass. n. 22604/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Credito per prestazioni professionali - Attività di resistenza in giudizio in favore del debitore nei procedimenti di risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento - Prededucibilità ex art. 111 l.fall. - Esclusione - Fondamento.
In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore per resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ponendosi detta attività - in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della causa concordataria - in contrasto con l'interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22604 del 10/08/2021 (Rv. 662379-01)