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Trasferimento nell'anno antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento – Cass. n. 22389/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio - Sede effettiva dell'impresa - Individuazione - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Configurabilità - Trasferimento nell'anno antecedente alla proposizione dell'istanza di fallimento - Irrilevanza - Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale adottata oltre un anno prima dell'istanza, ma iscritta entro l'anno - Irrilevanza - Fondamento.

 

Ai sensi dell'art. 9 della l. fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del 05/08/2021 (Rv. 662212 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2436 com. 5, Cod_Civ_art_2480, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_038

 

Corte

Cassazione

22389

2021