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Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore – Cass. n. 20618/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ammissione al passivo - Apertura di credito in conto corrente garantita da iscrizione ipotecaria - Opponibilità della relativa causa di prelazione al fallimento del debitore - Sussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

 

L'iscrizione di ipoteca a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente bancario costituisce causa di prelazione opponibile al fallimento del debitore, poiché la mancata annotazione delle erogazioni avvenute successivamente all'iscrizione, e nei limiti di essa, non muta gli effetti e l'estensione della garanzia, né assume rilievo condizionante sospensivo della stessa, ma determina solo l'onere per il creditore di provare l'esistenza e l'entità del credito ed anche la riferibilità dello stesso al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione è stata effettuata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ammesso al passivo solo in via chirografaria il credito derivante da scoperto di conto corrente, nonostante l'apertura di credito fosse garantita da ipoteca e sebbene la banca avesse provato l'esatto importo dovuto mediante la produzione, senza contestazioni, degli estratti conto).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20618 del 19/07/2021 (Rv. 662035 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2741, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2852

 

Corte

Cassazione

20618

2021