Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore – Cass. n. 36033/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall. - Affinità e differenze rispetto all'azione revocatoria ordinaria - Identità di presupposti sostanziali - Corollari delle differenze.
In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36033 del 22/11/2021 (Rv. 663282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901