Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Comunicazione ex art. 97 l.fall. - Omessa informazione in ordine al diritto di proporre opposizione - Conseguenze.
In tema di formazione dello stato passivo, l'omissione della informazione sul diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda non costituisce motivo di nullità della comunicazione ex art. 97 l.fall. e non impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 99 l.fall., in quanto tale diritto nasce direttamente dalla legge e la comunicazione di copia dello stato passivo dichiarato esecutivo ha la mera natura di "provocatio ad opponendum".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33622 del 11/11/2021 (Rv. 663108 - 01)
Corte
Cassazione
33622
2021