Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Determinazione del compenso - Criteri - Somma minima di cui all'art. 4 del d.m. n. 30 del 2012 - Applicabilità - Condizioni.
Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34842 del 17/11/2021 (Rv. 662896 - 01)
Corte
Cassazione
34842
2021