Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Credito sorto nei confronti del fallito anteriormente al fallimento - Pronuncia giudiziale successiva all'apertura del fallimento - Compensazione giudiziale - Ammissibilità.
L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 38888 del 07/12/2021 (Rv. 663167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243
Corte
Cassazione
38888
2021