Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Domanda proposta contro il debitore già fallito - Improcedibilità - Erronea dichiarazione di interruzione del giudizio con ordine di riassunzione nei confronti del fallimento - Soggetto legittimato a dolersi della decisione - Curatore fallimentare - Fattispecie.
La domanda proposta dal creditore contro il debitore già fallito (nella specie, un'azione revocatoria) è improcedibile e, qualora il giudice adito abbia erroneamente dichiarato l'interruzione del giudizio, disponendone la riassunzione nei confronti del fallimento, solo il curatore di quest'ultimo è legittimato a dolersi della situazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40745 del 20/12/2021 (Rv. 663439 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
40745
2021