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Derogabilità contrattuale – Cass. n. 2411/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. - Derogabilità contrattuale - Valutazione ai fini di cui all'art. 15, ultimo comma, legge fall. - Sussiste - Fallimento - Fattispecie.

 

La disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità di cui all'art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non ancora verificatosi al momento della decisione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2411 del 27/01/2022 (Rv. 663759 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1186

 

Corte

Cassazione

2411

2022