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Revoca del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio – Cass. n. 5049/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Vendita del bene oggetto di pegno - Pagamento con il ricavato a favore del creditore pignoratizio - Revoca - Conseguenze - Ammissione del credito al passivo con la medesima prelazione - Condizioni.

 

La revoca ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio, nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111-bis, 111-ter e 111-quater l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5049 del 16/02/2022 (Rv. 663853 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2787