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Lavoratori occupati in aziende trasferite in affitto a terzi – Cass. n. 4342/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria - Requisito dimensionale - Accertamento - Criteri - Lavoratori occupati in aziende trasferite in affitto a terzi - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 270 del 1999, devono considerarsi dipendenti solo coloro che, al momento della dichiarazione dello stato d'insolvenza, risultano titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, con esclusione di quelli che lavorano in aziende trasferite in affitto a terzi, il cui rapporto di lavoro continua, in applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., con il cessionario.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4342 del 10/02/2022 (Rv. 664163 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112

 

Corte

Cassazione

4342

2022