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Ammissione con riserva del credito concorsuale – Cass. n. 3804/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Azione di responsabilità del curatore fallimentare nei confronti degli organi di gestione o di controllo della società fallita - Contemporanea pendenza di opposizione allo stato passivo instaurata dall'amministratore o dal sindaco per il riconoscimento del compenso - Ammissione con riserva del credito concorsuale - Esclusione - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo - Esclusione - Ragioni.

 

La contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l’attività svolta, non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3804 del 07/02/2022 (Rv. 663936 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295

 

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2022