Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete – Cass. n. 8463/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - in genere - Banche Venete - Intervento del D.L. n. 99/2017 - Art. 2 D.L. n. 99/2017 - Rinvio al TUB e alla Legge fallimentare - Conseguenze - Giudizi in corso - Pronunce di condanna - Ricorso per Cassazione - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Esame a fini di ammissione con riserva ex 96 L. fall. - Affermazione.
In tema di liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) delle banche venete di cui al D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. in L. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall'art. 2 del medesimo D.L. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilità dell'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal D.L. n. 99/2017 prima dell'apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 L. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8463 del 15/03/2022 (Rv. 664364 - 01)