Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Eccezioni estintive, modificative o impeditive del credito del fallito proposte dal terzo - Ammissibilità - Operatività del rito speciale per l'accertamento del passivo - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9787 del 25/03/2022 (Rv. 664324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241
Corte
Cassazione
9787
2022