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Imprenditore ammesso al concordato preventivo – Cass. n. 17391/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Imprenditore ammesso al concordato preventivo - Affidamento di incarico professionale ad un avvocato - Atto di ordinaria amministrazione - Condizioni.

 

Nel caso in cui il fallimento sia dichiarato dopo l'ammissione al concordato preventivo, l'incarico professionale conferito a un avvocato, nel corso della procedura minore, non è di per sé un atto di straordinaria amministrazione, dovendo, ai fini della qualificazione dell'incarico e dell'opponibilità del corrispondente credito nella successiva procedura fallimentare, farsi applicazione dei seguenti principi: a) l'atto di ordinaria amministrazione è connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità deve essere riferito al merito della prestazione, secondo una valutazione "ex ante", in termini di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle necessità risanatorie dell'azienda; c) va comunque esclusa l'ammissione del credito tra le passività concorsuali, quando l'incarico sia affidato per esigenze personali e dilatorie, volte a rimandare nel tempo la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17391 del 30/05/2022 (Rv. 665092 - 01)

 

Corte

Cassazione

17391

2022