Fallimento ed altre procedure concorsuali - Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione - Presupposti - Verifica dell’idoneità ad assolvere la sua funzione causale - Necessità - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3 del 2012, l'omologazione del piano proposto dal consumatore presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale; a tal fine, il tribunale è tenuto a verificarne la giuridica fattibilità, esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022 (Rv. 665750 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
28013
2022