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Interventi di sostegno pubblico alle imprese – Cass. n. 27303/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Restituzioni - Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Riferimento in contratto alla specifica normativa - Necessità - Esclusione.

 

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022 (Rv. 665945 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2745

 

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Cassazione

27303

2022