Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Società inattive per aver concesso l'azienda in affitto a terzi - Stato di liquidazione - Insussistenza - Insolvenza - Accertamento - Criteri - Rapporto tra attività e passività - Irrilevanza - Conseguenze.
In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che siano inattive per aver concesso in affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01)
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Cassazione
32280
2022