Credito tributario e previdenziale – Cass. n. 37006/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Credito tributario e previdenziale - Ammissibilità della domanda di insinuazione - Estratto di ruolo - Sufficienza - Accertamento dell'effettività del credito - Distinzioni.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito, contemplati negli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010, siano notificati, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo. Tuttavia, mentre il credito tributario, ove contestato, deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza, quello previdenziale deve essere accertato dal giudice fallimentare, avanti al quale spetta al creditore, in caso di contestazione da parte del curatore, offrire la relativa prova.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37006 del 16/12/2022 (Rv. 666460 - 01)