Remissione al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio – Cass. n. 35529/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - in genere - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale - Azione revocatoria ex 2901 c.c. nei confronti del debitore "in bonis" - Giudizio d'appello - Remissione al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio - Riassunzione nei confronti del fallimento del debitore intervenuto nelle more - Spostamento della competenza al tribunale fallimentare ex art. 66 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente "in bonis", il curatore è legittimato a proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest'ultimo, senza che l'iniziativa dell'organo concorsuale - quand'anche si verifichi nelle more della riassunzione del processo dinanzi al giudice di primo grado, a seguito di remissione in suo favore operata ex art. 354 c.p.c. in grado d'appello - dia luogo all'esercizio di una nuova azione e all'instaurazione di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell'azione e venendo assorbita alla massa l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale. Ne consegue l'insuscettibilità della vicenda a determinare lo spostamento della competenza sul giudizio in corso in capo al giudice fallimentare, operando il principio generale della "perpetuatio jurisdictionis" ex art. 5 c.p.c., non derogato dall'art. 66, comma 2, l. fall., norma riferibile alle sole cause promosse "ex novo" dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35529 del 02/12/2022 (Rv. 666705 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901