Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore – Cass. n. 8557/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell'attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto.
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8557 del 27/03/2023 (Rv. 667438 - 01)