Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - interessi - Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.
Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali), prevista daii'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023 (Rv. 667150 - 02)
Corte
Cassazione
6508
2023