Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - revocazione dei crediti ammessi - Revocazione ex art. 98 l.fall. - Documenti decisivi - Differenze dalla fattispecie dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7103 del 09/03/2023 (Rv. 667215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
Corte
Cassazione
7103
2023