Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria – liquidazione coatta amministrativa - in genere - Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) - Pendenza di rapporto contrattuale - Nozione - Inefficacia di clausole risolutive legate all'apertura della procedura ex art. 72, comma 6, l.f. - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza.
L'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l.fall., valevole anche per l'appalto, l'inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5694 del 23/02/2023 (Rv. 667323 - 02)
Corte
Cassazione
5694
2023