Skip to main content

Impugnazione incidentale tardiva del curatore – Cass. n. 3147/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Opposizione del creditore parzialmente ammesso - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Inammissibilità - Art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi - Irrilevanza.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3147 del 02/02/2023 (Rv. 666864 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334

 

Corte

Cassazione

3147

2023