Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - mancata approvazione - Supersocietà di fatto - Comune intento sociale perseguito - Distinzione dalla holding di fatto - Conseguenze.
La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4784 del 15/02/2023 (Rv. 666994 - 01)
Corte
Cassazione
4784
2023