Titolare di credito fatto oggetto di cessione "pro solvendo" – Cass. n. 5191/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - revocazione dei crediti ammessi - Revocazione - Legittimazione attiva - Titolare di credito fatto oggetto di cessione "pro solvendo" - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 98, comma 4, l.fall., la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i termini per l’opposizione o l'impugnazione, ma sia allegata la scoperta che il provvedimento è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile - spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all'attivo. Ne deriva la mancanza di tale legittimazione in capo all' originario titolare di un credito fatto oggetto di cessione anche "pro solvendo", il quale, non vantando più alcuna pretesa nei confronti del fallimento, non potrebbe comunque giovarsi degli esiti della ripartizione dell'attivo, che vanno a beneficio dei soli creditori ammessi al concorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5191 del 20/02/2023 (Rv. 666998 - 01)