Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 02)
Concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso per l'attività svolta nella fase precedente e successiva all'omologazione e nella fase cd. "preconcordataria" - Art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012 - Distinzione tra attivo inventariato e attivo realizzato a seconda della tipologia di concordato - Disapplicazione - Applicazione, per tutte le tipologie di concordato, del criterio dell'attivo inventariato - Necessità - Fondamento.
Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all'omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 02)