Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 01)
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - società - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2191