Fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21813 del 20/07/2023 (Rv. 668679 - 01)
Passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione con riserva - Crediti condizionati - Interpretazione dell'art. 96 l.fall. rispetto all'art. 55 l.fall. - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art. 55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura. (Principio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21813 del 20/07/2023 (Rv. 668679 - 01)