Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23095 del 28/07/2023 (Rv. 668688 - 01)
Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie - Rilevanza - Esclusione - Criteri di individuazione.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, è irrilevante a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b), l. fall, la distinzione fra rimesse solutorie e non solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal fallito; conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affidato o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23095 del 28/07/2023 (Rv. 668688 - 01)