Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27523 del 28/09/2023 (Rv. 669140 - 01)
Fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Revoca della dichiarazione di fallimento - Richiesta di compenso del curatore - Individuazione del soggetto obbligato al pagamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare sin dall'atto introduttivo il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. (Affermando tale principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva posto a carico della società fallita tornata "in bonis" il compenso del curatore, in ragione del risultato utile dell'attività da questi svolta nell'ambito della procedura revocata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27523 del 28/09/2023 (Rv. 669140 - 01)