Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Onere probatorio del creditore resistente - Prove costituende - Modalità di indicazione - Produzione di nuovi documenti con memoria di costituzione - Ammissibilità.
In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29421 del 24/10/2023 (Rv. 669289 - 01)